Calendario Pubblicazione01/11/09

La Scheda di trasporto in Picam7


Dal 19 Luglio 2009 è obbligatoria la compilazione della "Scheda di Trasporto". Approfondite come Picam 7 permette la compilazione del modulo

D.M. 554 del 30-6-09 Pubblicato in G.U. N° 153 del 4-7-2009

Durante la registrazione di D.d.T. e di Fatture di Vendita è possibile stampare, oltre al documento, anche la relativa
Scheda di Trasporto, immettendo i dati necessari.

Le Schede di Trasporto stampate vengono memorizzate in un archivio, per cui è sempre possibile consultarle, modificarle e/o stamparle.

Ogni Scheda di Trasporto è collegata al relativo documento di origine (D.d.T. o Fattura) ed è univocamente individuata da un numero progressivo e dalla data di registrazione.

scheda_trasporto

Impostazioni


Per ogni Tipo Documento utilizzato per la registrazione di D.d.T. o di Fatture di Vendita, è possibile impostare il campo "Stampa Scheda di Trasporto" a si oppure no.

Poi, durante la registrazione di tali documenti, al momento della conferma, per ognuno di essi verrà nuovamente richiesta questa selezione, proponendo l’opzione selezionata nel relativo Tipo Documento.

Nella Scheda di Trasporto vengono stampati i dati dello spedizioniere indicato nel documento e i dati del committente.
Quindi occorre completare i dati nelle anagrafiche dei vettori e della propria ditta.

Per lo spedizioniere:

Nominativo
Indirizzo
C.A.P.
Città
Provincia
N° Telefono
Partita I.V.A.
N°Iscrizione Albo Autotrasportatori.

Per il committente:

Ragione Sociale
Partita I.V.A.
Sede Attività (Indirizzo, C.A.P., Località, Provincia), N°Telefono.

Per ogni documento registrato, è gestita la creazione automatica di una sola Scheda di Trasporto.

Nel caso in cui si debbano creare più Schede di Trasporto relativamente allo stesso documento, le Schede successive alla prima dovranno essere create e stampate tramite la procedura Gestione Archivio Schede di Trasporto.

Durante la registrazione di un D.d.T. o di una Fattura di Vendita, al momento della conferma verrà richiesto se si vuole stampare anche la Scheda di Trasporto (viene proposta la selezione indicata nel relativo Tipo Documento).

Dati Merce Trasportata

L’elenco viene automaticamente caricato con i dati presenti nei dettagli del documento che si sta inserendo (Descrizione Articolo, Descrizione Aggiuntiva Articolo, Unità di Misura, Quantità, Peso).
Il Luogo di Carico è preimpostato con la Località del Caricatore o del Committente.
Il Luogo di Scarico è preimpostato con la Località della Destinazione Merce o la Località del Cliente.

Cosa prevede la norma

Soggetti Obbligati:

  • Compilazione a cura del committente o da soggetto da esso delegato
  • Conservazione a cura del vettore a bordo del mezzo per tutta la durata del trasporto

Soggetti coinvolti:

vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto
proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Contenuto minimo obbligatorio

Dati anagrafici e fiscali del:
  • vettore ( compreso il Numero di Iscrizione Albo Autotrasportatori )
  • committente
  • caricatore
  • proprietario della merce
  • Dati merce trasportata
  • tipologia
  • quantità / peso
  • luogo di carico merce
  • luogo di scarico merce
  • luogo e data di compilazione
  • dati del compilatore ( di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente )
  • eventuali dichiarazioni , osservazioni varie , istruzioni
  • firma


Documenti equipollenti  (Purchè integrati, dove necessita, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto e dalla dicitura: "DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30-6-2009 n. 554 Pubblicato in G.U. N° 153 del 4-7-2009 ")
- D.D.T. ( DPR 14/08/1996 n. 472 )
- Copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del D.Lvo 21/11/2005 n. 286
- Lettera di vettura internazionale CMR
- Documenti doganali
- Documento di cabotaggio ( D.M. 3/04/2009)
- Documento di accompagnamento di prodotti assoggettati ad accisa ( D.Lvo 26/10/95 n.504)
- Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.

Esonero alla compilazione
- Trasporti di collettame eseguiti mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, se accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

- I veicoli che effettuano trasporti in conto proprio;

- I veicoli indicati all'art. 30 Legge 6 /6/ 1974 n. 298 ( forze armate, trasporto salme, mezzi d'opera, ecc....)

Modalita' di compilazione
- Compilazione di una scheda per ogni veicolo;
- In caso di piu' luoghi di scarico: - - - una unica scheda recante l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico; - - - piu' schede di trasporto quanti sono i luoghi di scarico;


Sanzioni

- Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro.

- Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro.

- All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente.

- In caso di mancata esibizione dei documenti entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione di una ulteriore sanzione a carico del committente , ai sensi del comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lvo 286/2005, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Inoltre si applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento, le sanzioni previste dall'art. 180 comma 8 del C.d.S.

Entrata in vigore: 19 luglio 2009

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La norma prevede tra i documenti equipollenti anche il DDT.

Picam non prevede di base questa possibilità ma
Augusta Tecnologie ha già sviluppato e distribuito una personalizzazione al Picam 7 per quei clienti che non desiderano compilare un modulo separato.
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